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06 Marzo 2014
Riscaldamento centralizzato e autonomo: forse non tutti sanno che…
… dal 18 giugno del 2013 è possibile chiedere il distacco dal riscaldamento centralizzato, senza attendere l’approvazione dell’assemblea di condominio.Se prima era necessario ottenere il parere unanime di tutti i condomini, ora c’è più libertà in merito, anche se il singolo condomino è sottoposto a dei vincoli: per esempio è comunque tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma.Inoltre bisogna rispettare il regolamento di condominio, del regolamento edilizio comunale e delle eventuali leggi regionali in materia. Nel primo caso infatti, il distacco non dovrà comportare nessun aggravio di spese per chi invece decide di restare attaccato all'impianto condominiale. Inoltre l’intervento di distacco non dovrà comportare disagi a livello tecnico rischiando di compromettere la funzionalità dell’impianto centralizzato.Un’altra limitazione riguarda la normativa in termini di risparmio energetico. Infatti il D.P.R. n 59/09, definisce nell'art. 4, comma 9 che in tutti gli edifici esistenti, con più di quattro unità abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti.Infine, bisogna accertarsi che, il Comune in cui è ubicato l'immobile, non abbia stabilito sul proprio regolamento edilizio il divieto di distacco da impianto centralizzato.Questa limitazione si verifica in parecchi comuni d’Italia che cercano d’incentivare gli impianti centralizzati di riscaldamento che hanno un impatto minore in termini di inquinamento, rispetto a quelli autonomi.by IrsapOfficial